Qualcuno ricorderà che il 2 aprile scorso scandaloitaliano aveva inviato questa lettera di notifica a Prodi, Rutelli & Nicolais, lettera che ad oggi non ha avuto alcuna risposta.
Con essa si chiedeva l’accesso ai documenti di gara di Italia.it, documenti pubblici. Voglio qui svelare un paio di retroscena e chiarire definitivamente il senso dell’operazione.
Per conto di scandaloitaliano, naturalmente con il consenso di alcuni contributors, sono io ad aver personalmente firmato e spedito la lettera; il documento è stato redatto a quattro mani, con la preziosissima (e competente) collaborazione dell’avv. Lorenzo Spallino, che su http:/www.webimpossibile.net ha scritto numerosi interessanti articoli di approfondimento sull’ormai nota legge 4 del 09/01/2004 (legge Stanca: “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”).
Perchè l’accessibilità del sito Italia.it (ma non solo di questo) è così importante ?
Essenzialmente per due ragioni:
1) per una semplice e più che ovvia questione di civiltà;
2) per una questione di natura normativa e contrattuale.
In questo articolo (anche in versione divulgativa) di webimpossibile viene affrontato il tema della sanzione di nullità dei contratti.
In buona sostanza e semplificando molto, la legge Stanca (art.4 c. 2) impone l’obbligo al dirigente pubblico di non stipulare contratti di appalto per la realizzazione e modifica di siti Internet, “quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità”.
Se ciò avviene, se cioè il contratto firmato non contiene esplicitamente la condizione di rispetto dei requisiti di accessibilità, la violazione è sanzionata con la nullità del contratto.
Nel linguaggio giuridico (per dirlo terra terra), nullo significa che esso non ha alcun valore legale e che non è emendabile, questo a prescindere dal fatto che il sito in oggetto sia poi effettivamente accessibile o meno. La circostanza non è importante: è come se il contratto non fosse mai stato firmato.
Qui è illustrato un caso concreto verificatosi nel comune di Como (dove peraltro l’accessibilità del sito in esame era estremamente parziale).
Che succede al dirigente pubblico che non ottempera a questa norma ?
La legge Stanca lo dice chiaramente all’ art. 9 :
“L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti”.
In questo articolo (qui anche in versione divulgativa) webimpossibile analizza ed illustra con chiarezza il significato di “responsabilità dirigenziale”: nell’impianto normativo attuale, a quanto pare, comporta
“l’impossibilità del rinnovo dello stesso incarico dirigenziale”.
Tra le possibili responsabilità civili, naturalmente, rientra l’eventuale ipotesi di danno erariale in capo alla pubblica amministrazione.
A chi è demandato il compito di vigilanza sulle amministazioni statali ?
La legge Stanca lo dice con chiarezza all’ art. 7 c. 1: alla Presidenza del Consiglio. Sempre webimpossibile lo illustra nel dettaglio qui.
Infine, chi ha il compito di valutare se un sito sia o meno accessibile?
Il regolamento attuativo della legge Stanca individua dei soggetti “abilitati” a fornire questo servizio, iscritti in apposito elenco presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella PA). Qualora un sito venga dichiarato accessibile, esso può fregiarsi di apposito logo (art. 5 c. 1), per un periodo di al più 12 mesi. Poi occorre nuova verifica.
“1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.”
da (http://www.pubbliaccesso.gov.it)
Come è facile verificare, su italia.it questo logo attualmente non c’è.
[UPDATE]
Art. 8 Regolamento di attuazione della legge Stanca
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 20041. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.
Se ne deduce facilmente che italia.it è ora accessibile quanto i relativi documenti di gara.
Se lo fosse non vi sarebbe ragione per non esporre il logo.
Pensiamo che la chiarezza e la trasparenza siano valori che accomunano tutti noi – da questo punto di vista è importante ricordare che la discussione che sta avvenendo sia pure in modo virtuale chiama in causa il Raggruppamento di imprese quale esecutore di un contratto.
Il Team IBM-ITS-Tiscover su Dialogo con IBM ITS TISCOVER
Sono pienamente d’accordo.







6 commenti
10 maggio 2007 a 08:50
Andrea Paiola
In realtà il bollino non serve a nulla.
Il fatto che non ci sia, di per se, non significa che il sito non sia accessibile.
10 maggio 2007 a 10:52
frap1964
Personalmente credo si debbano individuare metodi e criteri per quanto possibile oggettivi per stabilire se un sito sia accessibile o meno. Diversamente il rischio è che l’accessibilità rimanga una dichiarazione di intenti e/o peggio sia lasciata al “buon cuore” delle aziende.
Come si verifica da QUI, i soggetti abilitati a “certificare” l’accessibilità di un sito sono spesso in ultima analisi associazioni di “diretti interessati”.
Non è un caso che IBM si sia rivolta ad ASPHI per avere una consulenza sull’accessibilità di Italia.it. Questa ONLUS compare nell’elenco dei “valutatori” al secondo posto sul sito di CNIPA.
12 maggio 2007 a 05:23
Old Jacques
@frap
alcuni criteri e metodi oggettivi ci sono già, basta guardare l’allegato A al DM attuativo – Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
Per quanto riguarda ASPHI, non capisco il commento. ASPHI effettuava test con gruppi di utenti con disabilità varie anche anni prima che entrasse in vigore la legge Stanca e prima che formalizzassero il loro ruolo come “certificatori legali”. Ma dir il vero, per soggetti pubblici, la valutazione soggettiva con utenti disabili non è obbligatorio, come invece lo è solo per eventuali soggetti privati che decidono di certificare il loro rispetto della legge. Per i soggetti pubblici basta adeguarsi ai famosi 22 requisiti tecnici citati sopra usando l metodo di verifica contenuto nello stesso documento (cosa che non tutti i siti autocertificati fanno davvero, alcuni dicendolo anche chiaramente nella dichiarazione di conformità con autogiustificazioni di vario tipo).
12 maggio 2007 a 19:52
frap1964
@old jacques
Il punto è: cosa deve fare un ente pubblico soggetto alla legge Stanca e che acquisisca un servizio di natura informatica (compresi siti internet) ?
1) Deve inserire esplicitamente in contratto la prescrizione che il servizio sia accessibile, altrimenti il contratto è nullo.
2) Deve verificare autonomamente (se ne ha la capacità tecnica, evidentemente) che i requisiti di accessibilità siano verificati; in alternativa o se lo ritiene opportuno può richiedere ad un ente terzo (i famosi “valutatori”) se sussistano o meno tali requisiti. Ma il parere di questi non è vincolante.
3) Se è amministrazione pubblica centrale deve nominare un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
4) Comunque decida di fare, l’ente pubblico è soggetto ai poteri ispettivi del CNIPA; se il CNIPA rileva “anomalie”, l’ente deve predisporre un piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
Poichè l’eventuale adeguamento del servizio acquisito da terzi avverrà evidentemente a titolo oneroso, il dirigente che ha acquisito il servizio senza aver effettuato i dovuti controlli può essere chiamato a rispondere del suo operato (vedi ad es. art.9 legge Stanca). Ne consegue che in pratica il dirigente scrupoloso, a propria tutela, richiederà probabilmente sempre o quasi il parere (ancorchè non vincolante) del valutatore e ne terrà debito conto. Se fosse un dirigente “furbo” inserirebbe nel contratto col fornitore l’obbligo di fornire il servizio come “certificato accessibile”, scaricando quindi l’onere della prova sul fornitore. E di qui il famoso “bollino” sul sito.
Il problema è semmai il costo aggiuntivo per il privato (che comunque alla fin fine sarebbe scaricato sull’amministrazione pubblica):
Gli importi massimi per l’anno 2005 dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono:
a) € 900,00 per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere a) ed e);
b) € 22,00 per ciascuna pagina, per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere b), c) e d);
c) € 8.980,00 per la verifica soggettiva di un sito.
Come si vede, far dichiarare accessibile un sito, magari complesso, da parte di un privato non è proprio cosa del tutto economica.
IBM ha chiesto consulenza ad ASPHI perchè sa che in sede di consegna del lavoro è altamente probabile che il dirigente responsabile chieda una verifica (anche viste le contestazioni dal web).
Il CNIPA non è che dorma proprio in piedi. Come si legge QUI nel 2007 effettuerà un monitoraggio su 42 siti (speriamo ci sia anche italia.it !!)
Io penso che il logo dovrebbe essere obbligatorio e non rilasciato previa “autocertificazione”, ma previa verifica certa. E’ una questione di civiltà; inoltre gli adeguamenti successivi possono essere anche molto onerosi, se la piena accessibilità non viene già prevista in sede di progettazione. Alla fin fine, chi paga, siamo tutti noi (disabili e non).
In proposito segnalo questo articolo di Lorenzo Spallino che arriva alla seguente conclusione: “Assolta la previsione relativa all’inserimento nei contratti del rispetto dei requisiti tecnici, se essi non vengono in tutto o in parte soddisfatti la risoluzione del problema è affidata ad un contraddittorio tra due contraenti: soggetto erogatore, da un lato, suo fornitore, dall’altro. Tutto ciò affaccia, ad avviso di chi scrive, il rischio di degradare l’accessibilità da valore universale a dato contrattuale, come tale rimesso alla volontà dei contraenti.”
Il che mi trova perfettamente d’accordo.
A proposito di accessibilità: QUESTO mi sembra interessante, per chi voglia approfondire sul piano tecnico/pratico.
13 maggio 2007 a 02:11
italia.it: perchè non pubblicano i documenti di gara « The Million Portal bay
[...] 13 Maggio 2007 Posted by frap1964 in Uncategorized. trackback Chi ha letto con attenzione un post precedente dovrebbe aver compreso il probabile motivo per cui i documenti di gara richiesti con questa [...]
19 giugno 2007 a 14:13
italia.it: le associazioni. La lettera. « The Million Portal bay
[...] in base a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 09/01/2004 (legge Stanca), renderebbe il contratto nullo e non emendabile; con tutte le conseguenze del caso; sul punto dell’accessibilità del sito è stata anche [...]