Chi ha letto con attenzione un post precedente dovrebbe aver compreso il probabile motivo per cui i documenti di gara richiesti con questa petizione non siano stati resi pubblici come richiesto.
Chiariamolo aggiungendo qualche nuovo elemento.
Lorenzo Spallino, nel suo articolo “Accessibilita’: navigare tra le maglie del Diritto” su webimpossibile nello spiegare il senso di “nullità dei contratti”, scrive:
“Se queste prescrizioni non sono rispettare, il contratto è nullo. Cosa significa? Significa – ad esempio – che se viene sottoscritto un contratto per la realizzazione di un sito internet che non preveda il rispetto della linee guida, questo è come se non fosse mai stato sottoscritto. Semplice, vero? Non proprio: in primo luogo perché si tratta di nullità assoluta, ossia non sanabile a posteriori. Per intenderci, realizzato il sito, l’Amministrazione locale non potrebbe sanare il contratto imponendo di renderlo accessibile. In secondo luogo perché se si prendono a riferimento norme analoghe -, la scelta se intervenire o meno in sede di autotutela, dichiarando la nullità del contratto, è rimessa in via esclusiva allo Stato. Il che a significare che un semplice cittadino o una associazione non potranno diffidare l’Amministrazione ad annullare il contratto, mentre – ammesso che ci sia stata una gara – l’impresa seconda classificata che avesse previsto il rispetto della l. Stanca potrebbe impugnare l’assegnazione deducendone l’illegittimità per violazione di legge. Ed in questo caso, cosa succede nell’ipotesi di annullamento della gara da parte del Tribunale Amministrativo Regionale? Buttiamo via tutto? Qui ci sono almeno quattro ipotesi, che sono all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dopo una decisione del maggio 2004 in materia di appalti. Risparmio i dettagli. Quello che possiamo dire è che se l’incarico è già stato integralmente eseguito, cioè se il sito è stato realizzato e pubblicato, la ricorrente non ha diritto a sostituirsi all’altra ditta, ma ad un risarcimento liquidato in relazione alla perdita di chance, stimata in misura pari al 10% dell’importo lordo della gara. E del sito in linea cosa succede? Va indetta una nuova gara, mentre l’azienda aggiudicataria dovrà restituire le somme ricevute, al netto dell’indennizzo dovutole per il servizio comunque svolto.”
Se così è, appare abbastanza evidente che l’eventuale assenza della prescrizione di accessibilità nel contratto stipulato con IBM-ITS-Tiscover possa costituire un serio e potenziale problema per il dirigente responsabile (oltre che per le imprese).
Gli eventuali indennizzi dovuti in seguito a ricorso ed annullamento di gara costituirebbero un evidente pesante danno erariale di cui il dirigente sarebbe chiamato a rispondere. Senza contare la necessità di rifare la gara e la “responsabilità dirigenziale” prevista dall’ art. 9 della legge Stanca.
Ciononostante il dirigente responsabile capodipartimento del DIT, Ciro Esposito, non ha ritenuto necessario, in sede di stesura delle convenzioni con le Regioni, di richiamare l’ attenzione sull’ obbligo di attenersi alle prescrizioni della legge Stanca. Mentre lo ha fatto su questioni ben più ovvie, come il rispetto dei diritti d’autore eventualmente presenti sui contenuti.
Va però ricordata la risposta ad una recente interrogazione parlamentare del Ministro per i Rapporti col Parlamento Vannino Chiti:
“Per quanto concerne il portale, in particolare per la previsione del rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla legge n. 4 del 2004, faccio presente che, nell’ambito delle convenzioni stipulate per la realizzazione del portale del turismo italiano, non è necessario che tale previsione sia espressamente e formalmente contenuta perché essa è già contemplata dalla legge del 2004. Tale legge, avendo natura di fonte primaria, non è derogabile da alcun strumento convenzionale. Il dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ha informato che il portale è stato sviluppato secondo le direttive del protocollo internazionalmente denominato W3C, al fine di perseguire i massimi livelli di accessibilità che la tecnologia in questo momento consente.”
Sia come sia, stabilire con assoluta certezza se nel contratto originale stipulato per la realizzazione del portale italia.it sia effettivamente ed esplicitamente contenuta la prescrizione di accessibilità del sito è dunque questione essenziale e non da poco.
Per questo avevamo richiesto di pubblicare i documenti di gara.
Per questo, probabilmente, non lo hanno fatto.






5 commenti
13 maggio 2007 a 10:47
aghost
e vi meravigliate? Queste in fondo sono fesserie: ricordatevi il tradimento del referendum sul finanziamento pubblico dei partiti. Il “no” stravinse ma si inventarono i “rimborsi elettorali”, ottenendo più soldi di prima.
Figuriamoci se si spaventano per una bagatella da 45 milioni di euro
13 maggio 2007 a 10:51
aghost
ho letto anche le argomentazioni di spallino, che però affrontano solo una parte del problema, quello dell’accessibilità. A me pare però che il disastro di italia.it non si possa ridurre a questo, il portale sarebbe un disastro anche se fosse perfettamente accessibile.
Non vi sembra?
13 maggio 2007 a 14:28
frap1964
@aghost
Certamente no. Ma è chiaro che ormai si punta ad incassare i 6 o 7.8 mln di euro con quel che c’è, lasciando che nuovi contenuti, aggiuntivi o sostitutivi, vengano finanziati con i restanti 21-23 mln.
La prescrizione di accessibilità, se mancasse, sarebbe il punto debole sul quale sarebbe forse possibile far crollare l’intero castello. Ecco perchè è importante. Insieme al fatto che i requisiti iniziali di gara hanno di fatto “tagliato fuori” molti che comunque sarebbero stati in grado di fare il lavoro 100 volte meglio di così, visto che di booking non se ne parla più.. Stiamo valutando con Lorenzo se e quali possibilità ulteriori di lotta ci sono. Io sarei per scrivere a Procura della Repubblica, Garante della Trasparenza del Mercato, Corte dei Conti e Commissione Europea, con l’intento di far invalidare una gara che era europea. Mi sembra un precedente pericoloso. Altrimenti da domani possiamo fare una gara “tagliando su misura i requisiti” e poi cambiare la cosa in corso d’opera. Andando sul sito di Innovazione Italia e scorrendo l’elenco degli incarichi di consulenza, si scopre che casualmente terminano tutti a fine giugno. Proprio quando scadeva l’originale contratto. Insomma, non avendo i documenti di gara (compreso l’atto transattivo) non si sa bene cosa stiano facendo e come intendano far proseguire la cosa. Gli estremi per chiedere un’indagine, secondo me, ci sono tutti. Vedremo.
19 giugno 2007 a 14:20
italia.it: le associazioni. La lettera. « The Million Portal bay
[...] esplicitamente tale prescrizione. Da notare che in base all’ art. 9 della legge Stanca, l’assenza di tale prescrizione nei contratti si configura come responsabilità dirigenziale; e) l’originale bando di gara prevedeva che il portale fosse dotato di una piattaforma [...]
11 luglio 2007 a 22:18
Quasi.dot » La misura e' colma?
[...] Ma scherziamo? Ma se il principio e’ semplice: l’accesso ai documenti e’ consentito a chiunque ne faccia richiesta. Punto. Se lo chiedo avro’ un interesse. O dobbiamo disquisire di interessi legittimi e di inferiorita’ dichiarata del suddito? O dobbiamo pensare per forza che i motivi per cui non si pubblicano gli atti sono altri? [...]