Rapida e fulminea, a distanza esatta di quattro mesi, la commissione governativa di accesso ai documenti amministrativi pubblica solo oggi, sul suo sito istituzionale, il verbale della riunione dell’ 11 giugno 2007 (.PDF – 400 KB), insieme a quello della precedente riunione del 17 maggio.
Nella riunione di giugno la commissione risponde alla richiesta di parere del 3 maggio 2007 inoltrata dal capo di gabinetto del ministero per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Alberto Stancanelli e nega la pubblicazione e l’accesso ai documenti di gara e di progetto del portale italia.it .


Il parere espresso è il numero 16 (è l’ultimo dei pareri espressi).
Inutile provare a fare click sugli hyperlink delle sentenze citate nel .PDF : puntano a documenti che sono residenti nel PC di colui che ha redatto il verbale (sic!).

Questo è il testo integrale del parere della commissione, il cui presidente è l’attuale sottosegretario di stato Enrico Letta:

Parere n. 16)
MINISTERO PER LE RIFORME E L’INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

c.a. Capo di Gabinetto
Dott. …………………

 

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una spontanea aggregazione di cittadini alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “Italia.it”.

 

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in data …………….., il Capo di Gabinetto del Ministero per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Dott. ……………………, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da una spontanea aggregazione di cittadini denominata “………………..”, che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “…………………”.
In particolare, gli istanti hanno chiesto che siano messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all’indirizzo dell’aggregazione lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall’amministrazione per l’affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.
Il Ministero istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta aggregazione – quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela – di esercitare il richiesto accesso.
La giurisprudenza maggioritaria e l’opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell’attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.
L’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.
Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007 , n. 1579).
L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005 , n. 1745 ).
Nel caso di specie, e ancor meno nell’istanza di accesso presentata al Ministero, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.
Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall’aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull’operato e sull’agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.
Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l’accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell’aggregazione spontanea denominata “………………………..”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all’accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

 

Roma, 11 giugno 2007

 

IL PRESIDENTE

 

Come potete facilmente verificare, in sede di esame del ricorso presentato in nome e per conto di scandaloitaliano, il 17 settembre 2007 la commissione si è limitata ad effettuare un bel copia/incolla del parere precedentemente espresso, senza considerare in alcun modo quanto era stato aggiunto, scritto e dettagliato nel ricorso medesimo.
Complimenti, ma complimenti davvero !

…la semplice riunione di soggetti non legittimati all’accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

Traduzione dal burocratese: la semplice riunione di soggetti che, ciascuno singolarmente, non sarebbero comunque legittimati all’accesso non può da sè (ex se) creare la legittimazione prescritta per l’aggregazione.
Può farlo solamente se tale aggregazione è giuridicamente tutelata; ad es. se si tratta di un’ associazione. Comunque non basta, deve anche esserci un collegamento rilevante, nel caso, tra lo statuto associativo ed il documento cui si chiede l’accesso. Se il collegamento esista e sia rilevante, di fatto, lo decide colui che detiene il documento; ma come è avvenuto anche in questo caso, basta scrivere, senza una vera motivazione, che il collegamento non è stato rilevato. Tanto si rischia ben poco. Nel caso di conflitto solamente il TAR competente può alla fine imporre il rilascio; la commissione governativa di accesso non ha potere di veto sulla PA, è solamente un organo vigilante e consultivo.
In buona sostanza 1.599, 15.999, 159.999, 1.599.999, 15.999.999 che siate (che siamo) non conta una mazza fionda.
La democrazia si fa con i numeri, la trasparenza dei documenti amministrativi invece NO: la Casta si difende.
La nostra Costituzione all’ art. 1 sancisce che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: il limite della nostra legislazione sulla trasparenza degli atti amministrativi a me pare fin troppo evidente.